In conformità alla normativa vigente, l'accesso alla visione del prodotto e al materiale informativo è riservato ai medici e agli operatori sanitari. Per continuare la navigazione devi confermare di essere un medico o un operatore sanitario.
Decreto egislativo 24 febbraio 1997, n.46, articolo 21
È vietata la pubblicità al pubblico di dispositivi che, secondo le norme emanate con decreto del Ministro della Salute, possono essere venduti solo con prescrizione medica o possono essere utilizzati con l'ausilio di un medico o altro professionista sanitario . La pubblicità al pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 necessita dell'approvazione del Ministero della sanità. Sulle istanze di autorizzazione si esprime la commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che sarà integrato all'uopo da un rappresentante del dipartimento competente per i dispositivi medici del Ministero della Salute e da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.